Scheda prodottoLe garanzie linguistiche nel processo penale - Diritto all interprete e tutela delle minoranze riconosciute
DescrizioneL’art. 109, comma 1 c.p.p. dispone che gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana. Questa norma, che non risponde a sentimento irrazionale di protervia nazionalistica, bensì a ragionevoli esigenze di chiarezza, stabilità e certezza linguistica del procedimento, è subito seguita da una prima rilevante deroga, che ha il potere di conferire una nuova fisionomia all’insieme, per quanto concerne le cosiddette minoranze linguistiche riconosciute il cui rilievo è difficile sottovalutare in quanto costituisce un’ampia area di studio da considerare secondo i profili suoi propri; una seconda deroga è prevista, per motivi non meno ragionevoli e concreti, ma meno complessi dal punto di vista delle problematiche giuridiche, dall’art. 119 c.p.p. in relazione alla partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento; inoltre, il codice raccoglie in una breve serie di articoli (143-147) le norme relative alla “traduzione degli atti”, aperta tecnicamente e concettualmente dall’art. 143 c.p.p., mentre la notificazione di atti ad imputato all’estero è regolata, nell’ambito delle notificazioni, mediante l’art. 169 c.p.p. |
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