A distanza di quattro anni esce la seconda edizione de Il nuovo processo societario a cura di Sergio Chiarloni. L’opera, che già conobbe straordinario successo, è fortemente arricchita sotto il profilo contenutistico, tanto da essere ora fisicamente divisa in due volumi, con 500 pagine in più rispetto alla prima edizione.
Il lavoro di revisione e arricchimento è stato condotto seguendo tre direttive:
dare conto delle novità legislative nel frattempo intervenute. Oltre al commento dell’art. 70 ter disp. att. c.p.c., che ha conferito alle parti la facoltà di optare per il rito societario per tutte le controversie ordinarie, il lettore troverà un commento del recentissimo art. 140 bis del codice del consumo in tema di azione collettiva risarcitoria (la c.d. class action), non limitato alle immediate connessioni ivi introdotte con la disciplina della conciliazione societaria, ma esteso ai principali problemi interpretativi posti dal nuovo istituto;
analizzare le linee di tendenza del diritto vivente con l’esame della quasi totalità della giurisprudenza edita. Una Tavola della giurisprudenza citata facilita l’orientamento su un’esperienza applicativa che ha dato luogo a numerosi contrasti tra i giudici di merito, soprattutto con riferimento al processo con pluralità di parti. Si può senza dubbio affermare che l’attenzione sistematica al dato giurisprudenziale post-riforma costituisce l’elemento saliente dell’opera: sono circa 650 le sentenze e decisioni successive alla riforma che vengono citate, prese in esame ed organicamente calate nei due volumi; 360 di esse sono sentenze di merito.
controllare le soluzioni offerte nella prima edizione ai problemi di ricostruzione e interpretazione della normativa alla luce del vasto insieme di ulteriori contributi dottrinali oggi disponibili.
INDICE SOMMARIO
Tomo I
1 Articolo 70 ter disp. att. c.p.c.
Notificazione della comparsa di risposta
1. Premessa, p. 1 – 2. Probabilità di una scarsa utilizzazione dell’opzione per il rito societario,
p. 5 – 3. La legittimazione del difensore dell’attore a formulare la proposta, p. 7 – 4. Itermini da indicare al convenuto per lo scambio della comparsa di risposta, p. 7 – 5. Di alcuniproblemi che nascono a seguito della nomina del giudice istruttore immediatamente successiva
alla costituzione dell’attore, ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., p. 10 – 6. I problemi relativi
al processo con pluralità di parti a seguito di intervento, p. 13
Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 Definizione dei procedimenti in materia di dirittosocietario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in
attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366
17 Introduzione
1. Premessa, p. 17 – 2. I dubbi di legittimità costituzionale e le oscillazioni nella giurisprudenzadella Corte, p. 18 – 3. I nuovi istituti meritevoli di una valutazione positiva, p. 22 –
3.1. Il procedimento sommario, p. 23 – 3.2. Il procedimento anticipatorio autonomo, p. 23 –
3.3. Il procedimento abbreviato, p. 25 – 3.4. L’arbitrato e la conciliazione, p. 26 – 4. Il punctumdolens della riforma: il ritorno all’antico nella disciplina della fase introduttiva, p. 28 –
5. (Segue): l’inopportunità dell’estensione del nuovo modello alla generalità dei processi,
p. 32 – 6. Considerazioni finali, p. 34
37 Premessa
1. Le origini della riforma, p. 37 – 2. Il rispetto della legge delega e i dubbi di costituzionalitàdel rito societario, p. 42 – 3. Gli effetti del «ridimensionamento» del ruolo del giudicenel nuovo rito speciale a cognizione piena,
p. 52 – 4. L’importanza della presenza del giudicenella fase preparatoria, p. 58 – 5. Il confronto con le esperienze straniere, p. 64 – 6. Incidenzadel nuovo rito sul principio della «ragionevole durata» del processo e la necessità di
superare i problemi del suo malfunzionamento, p. 66
70 Titolo INuove norme di procedura
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. L’ambito di applicazione del decreto legislativo, p. 71 – 2. Controversie in materia di rapportisocietari e di partecipazioni societarie, p. 78 – 3. Controversie in materia di patti parasocialie accordi di collaborazione,
p. 85 – 4. Controversie in materia di rapporti di intermediazionemobiliare, p. 88 – 5. Controversie in materia bancaria e creditizia, p. 90 – 6. Controversiein materia di credito per le opere pubbliche,
p. 91 – 7. Le controversie societarie ecreditizie sottratte alla disciplina del decreto legislativo, p. 92 – 8. La riserva di collegialità,
p. 94 – 9. Le conseguenze del mancato rispetto della riserva di collegialità, p. 97 – 10. L’errorenella individuazione del rito applicabile: a) dal rito ordinario a quello speciale societario,
p. 101 – 11. (Segue): b) dal rito speciale societario al rito ordinario, p. 107 – 12. (Segue):
c) il problema della rilevazione in appello dell’erroneità del rito, p. 111 – 13. L’illegittimitàcostituzionale della prevalenza del rito speciale nella trattazione delle cause connesse, p. 114
122 Titolo IIDel processo di cognizione davanti al tribunale
Capo I
Del procedimento di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale
Articolo 2
Contenuto dell’atto di citazione
1. Il contenuto dell’atto di citazione, p. 123 – 2. La citazione come «invito a rispondere»,
p. 130 – 3. La funzione dell’atto di citazione nel contesto del nuovo rito, p. 133 – 4. L’indicazionedel giudice e delle parti, p. 138 – 5. L’indicazione dell’oggetto e delle ragioni delladomanda,
p. 143 – 6. L’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti, p. 147 – 7. L’indicazionedel procuratore e della procura, p. 152 – 8. L’indicazione del fax o dell’indirizzo di postaelettronica,
p. 159 – 9. La fissazione del termine per la notificazione della comparsa di rispostada parte del convenuto, p. 162 – 10. Le nullità della citazione nel contesto del nuovo
rito, p. 171 – 11. Rilevabilità e possibile sanatoria delle nullità della citazione, p. 179 –
12. Le modifiche introdotte dal d.lgs. 37 del 2004, p. 184 – 13. La possibile abbreviazione finoalla metà di tutti i termini del procedimento, p. 187 – 14. La «dimidiazione» dei termininel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo,
p. 191 – 15. Il ricorso per la pronuncia deiprovvedimenti interinali di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c., p. 194
196 Articolo 3
Costituzione dell’attore
1. Funzione della costituzione dell’attore all’interno del nuovo rito speciale, p. 196 – 2. I terminidi costituzione in giudizio dell’attore, p. 202 – 3. Le modalità di costituzione dell’attore,
p. 214
220 Articolo 4
Comparsa di risposta
Articolo 5
Forme e termini della costituzione del convenuto
1. Funzione della comparsa di risposta all’interno del nuovo rito speciale, p. 221 – 2. Contenutodella comparsa di risposta e preclusioni a carico del convenuto, p. 223 – 2.1. L’onere di
«prendere posizione» sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, p. 228 –
2.2. L’onere di «proporre tutte le sue difese», di indicare i mezzi di prova e i documenti cheoffre in comunicazione, p. 235 – 2.3. L’onere di proporre le eventuali domande riconvenzionalie di chiamare in causa terzi,
p. 238 – 2.3.1. La limitata possibilità di proposizione delledomande riconvenzionali, p. 238 – 2.3.2. Le conseguenze in caso di domanda riconvenzionaleviziata nell’
editio actionis, p. 240 – 2.3.3. La preclusione per la proposizione della domandariconvenzionale e per la chiamata in causa di terzi da parte del convenuto, p. 242 – 2.4. Lapreclusione per le eccezioni da proporre nella comparsa di risposta,
p. 251 – 2.5. L’onere diindicare il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica, p. 256 – 2.6. L’onere di indicare il
termine per l’eventuale replica dell’attore, p. 257 – 3. La chiamata in causa di terzi, p. 260 –
4. La costituzione del convenuto, p. 261 – 5. La costituzione del terzo chiamato, p. 264
266 Articolo 6
Memoria di replica dell’attore
1. La memoria di replica dell’attore, p. 266 – 2. Precisazione o modificazione delle domandee delle conclusioni, p. 267 – 2.1. L’attività di «precisazione» delle domande e conclusionigià proposte,
p. 269 – 2.2. L’attività di «modificazione» delle domande e delle conclusionigià proposte, p. 272– 3. Domande ed eccezioni «conseguenti» alle difese del convenuto epreclusione del relativo potere di proposizione,
p. 279 – 4. La chiamata in causa del terzo«conseguente» alle difese del convenuto, p. 288 – 4.1. La preclusione per la chiamata del terzo«conseguente» alle difese del convenuto,
p. 291 – 4.2. La notificazione della citazione alterzo e la sua costituzione, p. 293 – 5. La fissazione del termine per l’ulteriore memoria difensiva
del convenuto, p. 294
298 Articolo 7
Repliche ulteriori
1. La seconda memoria difensiva del convenuto, p. 298 – 2. L’ulteriore replica dell’attore,
p. 302 – 3. Il termine massimo per repliche e controrepliche, p. 307 – 4. L’assegnazione diun termine «ulteriore» da parte del giudice «relatore» per l’attuazione del contraddittorio,
p. 310 – 5. I termini per lo scambio delle «ulteriori repliche» in caso di processo con pluralitàdi parti, p. 312
315 Articolo 8
Istanza di fissazione di udienza
1. L’istanza di fissazione dell’udienza, p. 316 – 2. I soggetti legittimati ad avanzare istanzaper la fissazione dell’udienza: il problema dei terzi intervenuti, p. 317 – 3. L’istanza di fissazionedell’udienza proveniente dall’attore,
p. 321 – 4. L’istanza di fissazione dell’udienzaproveniente dal convenuto, p. 323 – 5. L’istanza di fissazione dell’udienza proveniente dalterzo chiamato (o dal terzo intervenuto),
p. 330 – 6. Gli effetti della mancata istanza di fissazionedell’udienza, p. 332 – 7. Le conseguenze della mancata notificazione dell’istanza difissazione dell’udienza entro i termini stabiliti,
p. 335 – 8. L’inammissibilità dell’istanza difissazione dell’udienza avanzata «fuori dei casi» stabiliti, p. 338 – 9. L’istanza di fissazione
dell’udienza ed il processo con pluralità di parti, p. 340
344 Articolo 9
Contenuto dell’istanza di fissazione di udienza e termine per il deposito in cancelleria
1. Contenuto dell’istanza di fissazione dell’udienza e precisazione delle conclusioni, p. 344
– 2. L’indicazione delle condizioni di conciliazione, p. 348 – 3. Il deposito in cancelleria dell’istanzadi fissazione dell’udienza, p. 350
356 Articolo 10
Effetti della notificazione dell’istanza di fissazione di udienza
1. Considerazioni preliminari, p. 356 – 2. Gli effetti della notificazione dell’istanza di fissazionedell’udienza per le parti che l’abbiano ricevuta: la precisazione delle conclusioni,
p. 358 – 3. Le incertezze sul sistema di preclusioni adottato per il nuovo rito speciale, p. 360
– 4. Le preclusioni derivanti dalla notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza, p.364 – 5. Il possibile coordinamento fra le preclusioni ricavabili dall’art. 10, 2° co., e quellericavabili dagli artt. 4, 1° co., 6, 2° co., 7, 2° co., e 13, 5° co., seconda parte,
p. 367 – 6. Ladecadenza dal potere di «precisare o modificare domande o eccezioni già proposte», p. 376 –
7. La preclusione per l’introduzione di nuove domande, p. 377 – 8. Il problema del coordinamentofra la disciplina generale sul divieto di mutamento di domanda e le ipotesi legali di
ammissibilità (artt. 1453, 2° co., 1467, 3° co., 1450 c.c.), p. 378 – 9. La preclusione per l’allegazionedi nuovi fatti, p. 381 – 10. La preclusione per le eccezioni rilevabili anche d’ufficio,
p. 384 – 11. La preclusione per la formulazione di nuove istanze istruttorie e per il depositodi nuovi documenti, p. 390 – 12. La preclusione per le nuove contestazioni e la «pacificità» dei fatti «non specificamente contestati» durante la fase preparatoria,
p. 392 – 13. Oneredi «specifica contestazione» e comportamenti processuali non contestativi, p. 398 – 14. Il
rilievo delle preclusioni già maturate, p. 401
404 Articolo 11
Istanza congiunta di fissazione di udienza
1. L’istanza congiunta di fissazione dell’udienza, p. 404 – 2. Il confronto con gli «incidenti»del codice di rito del 1865, p. 409 – 3. La decisione sulle questioni «incidentali» e sull’ammissibilitàdelle prove nel corso della fase preparatoria,
p. 415 – 4. Il regime impugnatoriodell’ordinanza, p. 419 – 5. Perplessità sull’adozione della forma dell’ordinanza per la decisionedelle «questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito» che non definiscano il
giudizio, p. 421 – 6. Perplessità derivanti dalla limitazione del potere impugnatorio, p. 424
426 Articolo 12
Designazione del giudice relatore e decreto di fissazione dell’udienza
1. La trasmissione al presidente del fascicolo d’ufficio e la designazione del giudice «relatore», p. 427 – 2. Il deposito del decreto di fissazione dell’udienza, p. 430 – 3. Il contenuto del
decreto di fissazione dell’udienza: a) i poteri «istruttori» del giudice relatore, p. 432 – 4. (Segue):
b) i poteri del giudice relatore «sostitutivi» del collegio, p. 436 – 5. (Segue): c) i poteridel giudice relatore inerenti la «preparazione dell’udienza» davanti al collegio, p. 439 –
6. La funzione del decreto di fissazione dell’udienza nel contesto del nuovo rito speciale,
p. 441 – 7. Il decreto di fissazione dell’udienza ed il sistema di preclusioni, p. 448 – 8. La dichiarazionedi interruzione del processo da parte del giudice «relatore», p. 452 – 9. La dichiarazione
di estinzione del processo, p. 459
466 Articolo 13
Contumacia dell’attore e del convenuto; rilevabilità dell’inammissibilità di allegazioni,
istanze, istruttorie e produzioni documentali
1. La contumacia dell’attore, p. 467 – 2. La contumacia del convenuto e le conseguenze delladichiarazione di illegittimità costituzionale del 2° co. dell’art. 13 ad opera della sent.
340/2007 della Corte Costituzionale, p. 475 – 3. La conseguenza della contumacia dopo ladichiarata illegittimità costituzionale del 2° co. dell’art. 13, p. 483 – 4. La «non contestazione» conseguente alla contumacia ed i poteri del giudice nell’ambito delle controversie su diritti
disponibili, p. 488 – 5. La mancata costituzione di entrambe le parti, p. 493 – 6. Il rilievo
della decadenza dal compimento degli atti difensivi nel corso della fase preparatoria,
p. 498 – 7. La rimessione in termini «per irregolarità procedimentali», p. 503
510 Articolo 14
Interventi autonomi
1. L’intervento autonomo di terzi, p. 510 – 2. Le incongruenze e le «lacune» nella disciplinasugli interventi volontari autonomi, p. 516 – 3. Le modalità dell’intervento c.d. autonomo,
p. 521 – 4. Il controllo del giudice sull’ammissibilità dell’intervento, p. 527
537 Articolo 15
Intervento adesivo dipendente
1. L’intervento volontario adesivo dipendente, p. 537 – 2. Le modalità dell’intervento adesivodipendente, p. 541 – 3. Rimessione in termini dell’interventore adesivo dipendente,
p. 546 – 4. Il controllo sull’ammissibilità dell’intervento adesivo dipendente, p. 550 – 5. Leconseguenze del riconosciuto potere di impugnazione della sentenza da parte dell’interventore
adesivo dipendente, p. 552
561 Articolo 16
Udienza di discussione della causa
1. L’udienza di discussione, p. 562 – 2. La diserzione bilaterale dall’udienza ed il «ripristino» della cancellazione della causa dal ruolo, p. 564 – 3. La comparizione personale delle
parti, p. 570 – 4. Comparizione personale e contumacia, p. 572 – 5. L’interrogatorio libero,
p. 576 – 6. Gli effetti delle risposte rese in sede di interrogatorio libero delle parti, p. 579 –
6.1. La funzione chiarificatrice delle risposte rese in sede di interrogatorio libero, p. 580 –
6.2. L’efficacia probatoria delle risposte rese in sede di interrogatorio libero, p. 581 – 7. Glieffetti della mancata comparizione personale, p. 582 – 8. Comparizione personale a mezzo
di procuratore (generale o speciale), p. 584 – 9. Il tentativo di conciliazione, p. 586 –
10. Conseguenze derivanti dalla raggiunta conciliazione, p. 593 – 11. La discussione dellacausa e la conferma o revoca del decreto di fissazione dell’udienza, p. 598 – 12. Il passaggiodalla «discussione» alla fase istruttoria,
p. 601 – 13. L’istruttoria, p. 604 – 14. La decisionedella causa: a) la sentenza contestuale «in calce al decreto», p. 608 – 15. (Segue): b) la decisionecon ordinanza ai sensi dell’art. 11,
p. 613 – 16. (Segue): c) la decisione con sentenzanon definitiva, p. 615 – 17. (Segue): d) la sentenza con motivazione «abbreviata», p. 619 –
18. Passaggio dal rito speciale al rito ordinario. Rinvio, p. 624
626 Articolo 17
Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
1. Nuovi strumenti di notificazione e comunicazione, p. 626 – 2. Presupposti per l’utilizzazionedelle nuove forme di notificazione e comunicazione, p. 630 – 3. Le comunicazioni enotificazioni a mezzo fax,
p. 633 – 4. Il problema della disciplina applicabile alle comunicazionie notificazioni a mezzo posta elettronica, p. 640 – 5. La possibile sanatoria per raggiungimento
dello scopo del vizio della notificazione o comunicazione a mezzo posta elettronica,
p. 645 – 6. Le comunicazioni e notificazioni nell’ambito del c.d. processo telematico,
p. 649 – 7. La notificazione mediante scambio diretto fra difensori, p. 653 – 8. Le notificazioninei processi con pluralità di parti e i problemi rimasti irrisolti, p. 657
661 Capo II
Del procedimento di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica
Articolo 18
Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al collegio
1. La disciplina del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, p. 661 –
2. Le disposizioni sul rito collegiale «compatibili» con il rito monocratico, p. 664 – 3. Le disposizionidel codice sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica
«compatibili» con il nuovo rito speciale monocratico, p. 666 – 4. (Segue): l’applicabilità dell’art.281 sexies c.p.c., p. 668 – 5. (Segue): l’applicabilità dell’art. 281 ter c.p.c., p. 669 –
6. Il problema dei rapporti fra collegio e giudice monocratico, p. 673
675 Capo III
Del procedimento sommario di cognizione
Articolo 19
Ambito di applicazione. Procedimento
1. Premessa, p. 677 – 2. La legge delega, la Relazione governativa e l’ispirazione di fondo delnuovo istituto (primo accenno ai rapporti tra pienezza o sommarietà nell’accertamento dei
fatti ed estensione del valore dichiarativo della decisione), p. 679 – 3. Le scelte del legislatoredelegato sulle principali variabili di disciplina di un procedimento sommario, p. 685 –
4. L’accertamento dei fatti e la regola di giudizio, p. 687 – 5. (Segue): la diversa considerazionedelle posizioni difensive dell’attore e del convenuto, p. 687 – 6. (Segue): il significato daattribuirsi all’espressione «contestazione del convenuto», con particolare riguardo alle eccezioni
in senso stretto ed alla presa di posizione sui fatti costitutivi allegati dall’attore, p. 688
– 7. (Segue): il concetto di «manifesta» infondatezza della contestazione nella sua accezionerigorosa, p. 691 – 8. (Segue): possibili accezioni del concetto di manifesta infondatezza dellacontestazione, volte ad evitare che l’applicazione del processo sommario resti confinata in
limiti eccessivamente ristretti, p. 693 – 9. L’istruzione probatoria: primi elementi ermeneuticiche porterebbero ad escludere le prove costituende; valutazione delle implicazioni negative
derivanti da tale esclusione, p. 695 – 10. (Segue): valutazione di pregi e difetti delle tesisecondo cui, quantomeno per la dimostrazione dei fatti costitutivi, sarebbero ammissibili
mezzi di prova costituendi o sommarie informazioni, p. 699 – 11. Ancora sull’istruzione probatoria,sull’accertamento dei fatti e sulla manifesta infondatezza delle difese del convenuto.
Sintesi dei loro rapporti alla luce della tesi secondo cui le fonti di convincimento del giudice
sono costituite esclusivamente dalle dichiarazioni delle parti, dal loro comportamento processuale
e dalle prove documentali. Conferma di tale tesi come preferibile (e proposta di una
ulteriore sottotesi), p. 702 – 12. Istruzione probatoria e regola di giudizio nel processo sommariosocietario (secondo la ricostruzione ipotizzata) ed in alcuni altri procedimenti speciali:
breve sinossi, p. 706 – 13. I rapporti tra l’impugnazione dell’ordinanza di condanna ed ilvalore dichiarativo sotteso all’ordinanza di condanna non impugnata (con ulteriori rilievi
sull’istruzione probatoria nel primo grado del processo sommario), p. 708 – 14. Gli effettidichiarativi dell’ordinanza di condanna non impugnata, p. 712 – 15. Le azioni formulabili invia sommaria,
p. 722 – 16. (Segue): i limiti attinenti al petitum immediato (ammissibilitàdelle sole azioni di condanna), p. 723 – 17. (Segue): i limiti attinenti al petitum mediato
(ammissibilità delle sole azioni aventi ad oggetto somme di denaro o cose mobili), p. 727 –
18. (Segue): la liquidità del credito e l’utilizzabilità della consulenza tecnica, p. 730 –
19. (Segue): i limiti attinenti alla causa petendi (l’inammissibilità delle azioni di responsabilità),
p. 733 – 20. L’alternativa tra rito ordinario e rito sommario ed i rapporti di litispendenza,continenza e connessione (cenni alla sospensione per pregiudizialità), p. 737 – 21. Losvolgimento del processo sommario,
p. 741 – 22. (Segue): le cadenze preclusive, con particolareriguardo alle domande riconvenzionali, alle eccezioni, alle istanze per la chiamata in
causa di terzi, p. 743 – 23. (Segue): le cadenze cronologiche, p. 752 – 24. (Segue): i vizi dell’attointroduttivo, p. 756 – 25. (Segue): la contumacia del convenuto, p. 757 – 26. (Segue):
l’udienza, p. 758 – 27. (Segue): l’ordinanza di condanna sommaria; rinvio ed ulteriori dettagli,
p. 759 – 28. La disciplina dell’appello, p. 761 – 29. (Segue): il c.d. ius novorum, p. 762 –
30. (Segue): la sospensione dell’esecutorietà o dell’esecuzione, p. 764 – 31. (Segue): la specificitàdelle censure, p. 765 – 32. (Segue): la legittimazione all’appello (in via principale odincidentale),
p. 766 – 33. (Segue): inammissibilità della condanna sommaria ed ammissibilitàdella condanna ordinaria, p. 767 – 34. (Segue): la rimessione al primo giudice, p. 770 –
35. (Segue): l’appello non decidibile nel merito e l’ultimo comma dell’art. 19, p. 771 –
36. Gli altri mezzi di impugnazione, p. 772 – 37. L’evoluzione normativa del provvedimentodi negazione della condanna sommaria, p. 774 – 38. Il provvedimento negativo necessariamenteconiugato alla conversione del rito (ed il regime giuridico dell’erronea pronuncia meramente
negativa), p. 776 – 39. Procedimento sommario di condanna e référé, p. 781
785 Capo IV
Del procedimento in grado di appello
Articolo 20
Forma dell’appello
1. Il giudizio di appello nel rito societario: rilievi preliminari e dubbi generali di legittimitàcostituzionale, p. 785 – 2. L’atto introduttivo del giudizio di secondo grado ed il requisitodelle «specifiche censure» alla decisione di primo grado,
p. 787 – 3. (Segue): la sanzione perl’atto introduttivo privo di specifiche censure, p. 790 – 4. Il rinvio alle disposizioni sull’appellocomune,
p. 793 – 5. L’improcedibilità per la mancata o intempestiva costituzione dell’appellante:dubbi di ragionevolezza e sospetti di costituzionalità, p. 795 – 6. (Segue): profiliricostruttivi della disciplina,
p. 798 – 7. (Segue): il termine per la costituzione dell’appellantenel caso in cui i convenuti nel giudizio di gravame siano più d’uno, p. 800 – 8. Il ricorso
immediato per cassazione, p. 801
806 Articolo 21
Interventi in appello
1. Inquadramento della norma e dubbi sulla sua legittimità costituzionale, p. 806 – 2. Profiliricostruttivi ed applicativi, p. 808
812 Articolo 22
Inattività delle parti
1. Generalità, p. 812 – 2. Implicazioni interpretative, p. 813
817 Titolo IIIDel procedimento cautelare
Articolo 23
Provvedimenti cautelari anteriori alla causa
1. Premessa, p. 818 – 2. Cenni al contenuto della norma, p. 820 – 3. L’eliminazione dell’oneredi instaurare il giudizio di merito per i provvedimenti cautelari «anticipatori»: critica alla
scelta del criterio utilizzato per delimitare l’operatività della norma, p. 821 – 4. (Segue): ilcensurabile riferimento ai provvedimenti d’urgenza e le implicazioni di pleonasticità normativa
o di aporia sistematica e di dubbia legittimità costituzionale che ne possono discendere,
p. 824 – 5. La ridotta area di applicazione pratica del 1° co. della norma, p. 828 – 6. L’eliminazionedell’onere di iniziare il giudizio di merito dopo l’ottenimento della misura richiesta
e il contenuto della domanda cautelare ante causam, p. 831 – 7. L’efficacia meramente endoprocedimentaledella misura cautelare, p. 835 – 8. La distribuzione dell’onere della prova nel
giudizio di merito successivo ad una misura cautelare anticipatoria emanata ante causam,
p. 837 – 9. Il giudice competente per la domanda cautelare ante causam, p. 841 – 10. Lescelte processuali del ricorrente in relazione agli errori od omissioni del giudice in ordine al
termine per l’inizio del giudizio di merito, p. 844 – 11. La pronuncia sulle spese del procedimentocautelare ante causam, p. 848 – 12. I rimedi azionabili nei confronti della pronunciasulle spese del procedimento cautelare
ante causam, p. 851 – 13. La revoca o la modificadella misura cautelare in mancanza del giudizio di merito: il giudice competente, p. 856 –
14. (Segue): l’oggetto dell’istanza e l’ambito temporale di proponibilità della stessa, p. 859 –
15. L’istanza di modifica o revoca dopo la discussione del reclamo e prima del deposito dellarelativa ordinanza: giudice competente e modalità di proposizione, p. 861 – 16. I mutamentinelle circostanze per la modifica o la revoca,
p. 863 – 17. La deducibilità delle circostanzepreesistenti ignorate: il parametro di riferimento, p. 864 – 18. La prova della tardivaconoscenza delle circostanze preesistenti da colui che richiede la modifica o la revoca della
misura cautelare, p. 865 – 19. L’applicazione dell’art. 669 decies c.p.c. nel giudizio di merito,
p. 866 – 20. L’applicazione del 3° co. dell’art. 669 novies c.p.c. e l’irrilevanza sull’efficaciadella misura cautelare delle sentenze processuali che definiscono il giudizio di merito,
p. 867 – 21. L’estinzione del giudizio di merito non rileva per l’inefficacia dei soli provvedimenticautelari anticipatori, p. 870 – 22. La modifica e la revoca dei provvedimenti cautelarianticipatori che sopravvivono all’estinzione del processo: una lacuna normativa da colmare
in via interpretativa, p. 872 – 23. Le nuove disposizioni in tema di reclamo cautelare: l’oggetto,
p. 873 – 24. (Segue): la decorrenza del termine, p. 877 – 25. (Segue): i nova e l’attivitàistruttoria del giudice del reclamo, p. 884 – 26. (Segue): il divieto di rimessione al primogiudice,
p. 886 – 27. L’applicabilità delle norme compatibili del procedimento cautelareuniforme, p. 888
891 Articolo 24
Provvedimenti cautelari in corso di causa e giudizio abbreviato
1. L’art. 24, uno sguardo d’insieme, p. 892 – I. IL PROCEDIMENTO CAUTELARE IN CORSO DICAUSA, p. 893 – 2. La legge delega, p. 893 – 3. La domanda cautelare, p. 893 – 4. Il giudicecompetente,
p. 897 – 5. L’instaurazione del contraddittorio, p. 902 – 6. Il deposito di documenti,memorie e repliche, p. 903 – 7. L’udienza ex art. 669 sexies c.p.c., p. 905 – 8. Il regime
dell’ordinanza cautelare, p. 906 – 9. Le spese del procedimento cautelare in corso di causa,
p. 908 – 10. La sospensione dell’esecuzione della delibera assembleare: contraddittorio ereclamo, p. 909 – 11. (Segue): il problema della «ultrattività» della misura cautelare, p. 912
– 12. (Segue): la competenza, p. 914 – II. IL GIUDIZIO ABBREVIATO, p. 916 – 13. L’introduzionedell’istituto, p. 916 – 14. La corrispondente figura del processo amministrativo, p. 918 –
15. La passerelle francese: dal référé alla procédure à jour fixe, p. 920 – 16. Il decreto di fissazionedell’udienza di comparizione delle parti, p. 921 – 17. La domanda cautelare è depositataimmediatamente dopo la notificazione della domanda di merito,
p. 923 – 18. La domandacautelare è depositata dopo l’istanza di fissazione dell’udienza, p. 926 – 19. La domandacautelare è depositata dopo il decreto di fissazione dell’udienza,
p. 926 – 20. I presuppostidella conversione del rito, p. 928 – 21. La contumacia delle parti, p. 934 – 22. La
comunicazione alle parti presenti, p. 935 – 23. La causa è attribuita al giudice collegiale,
p. 937 – 24. La pronuncia della sentenza, p. 939 – 25. La lettura in udienza del dispositivo,
p. 941 – 26. Il passaggio all’abbreviato può essere disposto in sede di reclamo o di attuazioneo ancora di revoca e modifica della misura cautelare?, p. 943 – 27. I rapporti tra giudiziocautelare e giudizio di merito,
p. 945 – 28. Conclusione sulla natura del giudizio: è un procedimentosommario a cognizione piena, p. 947 – 29. I profili di legittimità costituzionale: il
rispetto della delega, p. 949 – 30. (Segue): il giusto processo regolato dalla legge, p. 951 –
31. (Segue): il diritto a ottenere la tutela cautelare, p. 953 – 32. Valutazione dell’istituto,
p. 954