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Il nuovo processo societario. Vol. I°

Editore
Zanichelli
Autori
Chiarloni Sergio
Categoria
Diritto
Pagine
956
Pubblicato
Ottobre 2008
Codice ISBN
9788808266187
Prezzo di listino
123,00
a Voi riservato
€ 116,85
Promozione

Descrizione

A distanza di quattro anni esce la seconda edizione de Il nuovo processo societario a cura di Sergio Chiarloni. L’opera, che già conobbe straordinario successo, è fortemente arricchita sotto il profilo contenutistico, tanto da essere ora fisicamente divisa in due volumi, con 500 pagine in più rispetto alla prima edizione.

Il lavoro di revisione e arricchimento è stato condotto seguendo tre direttive:

dare conto delle novità legislative nel frattempo intervenute. Oltre al commento dell’art. 70 ter disp. att. c.p.c., che ha conferito alle parti la facoltà di optare per il rito societario per tutte le controversie ordinarie, il lettore troverà un commento del recentissimo art. 140 bis del codice del consumo in tema di azione collettiva risarcitoria (la c.d. class action), non limitato alle immediate connessioni ivi introdotte con la disciplina della conciliazione societaria, ma esteso ai principali problemi interpretativi posti dal nuovo istituto;
analizzare le linee di tendenza del diritto vivente con l’esame della quasi totalità della giurisprudenza edita. Una Tavola della giurisprudenza citata facilita l’orientamento su un’esperienza applicativa che ha dato luogo a numerosi contrasti tra i giudici di merito, soprattutto con riferimento al processo con pluralità di parti. Si può senza dubbio affermare che l’attenzione sistematica al dato giurisprudenziale post-riforma costituisce l’elemento saliente dell’opera: sono circa 650 le sentenze e decisioni successive alla riforma che vengono citate, prese in esame ed organicamente calate nei due volumi; 360 di esse sono sentenze di merito.
controllare le soluzioni offerte nella prima edizione ai problemi di ricostruzione e interpretazione della normativa alla luce del vasto insieme di ulteriori contributi dottrinali oggi disponibili.

INDICE SOMMARIO

Tomo I

1 Articolo 70 ter disp. att. c.p.c.

Notificazione della comparsa di risposta

1. Premessa, p. 1 2. Probabilità di una scarsa utilizzazione dell’opzione per il rito societario,

p. 5 3. La legittimazione del difensore dell’attore a formulare la proposta, p. 7 4. Itermini da indicare al convenuto per lo scambio della comparsa di risposta, p. 7 5. Di alcuni

problemi che nascono a seguito della nomina del giudice istruttore immediatamente successiva

alla costituzione dell’attore, ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., p. 10 6. I problemi relativi

al processo con pluralità di parti a seguito di intervento, p. 13

Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 Definizione dei procedimenti in materia di diritto

societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in

attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366

17 Introduzione

1. Premessa, p. 17 – 2. I dubbi di legittimità costituzionale e le oscillazioni nella giurisprudenza

della Corte, p. 18 3. I nuovi istituti meritevoli di una valutazione positiva, p. 22

3.1. Il procedimento sommario, p. 23 3.2. Il procedimento anticipatorio autonomo, p. 23

3.3. Il procedimento abbreviato, p. 25 3.4. L’arbitrato e la conciliazione, p. 26 4. Il punctum

dolens della riforma: il ritorno all’antico nella disciplina della fase introduttiva, p. 28

5. (Segue): l’inopportunità dell’estensione del nuovo modello alla generalità dei processi,

p. 32 – 6. Considerazioni finali, p. 34

37 Premessa

1. Le origini della riforma, p. 37 2. Il rispetto della legge delega e i dubbi di costituzionalità

del rito societario, p. 42 3. Gli effetti del «ridimensionamento» del ruolo del giudicenel nuovo rito speciale a cognizione piena,

p. 52 4. L’importanza della presenza del giudicenella fase preparatoria, p. 58 5. Il confronto con le esperienze straniere, p. 64 6. Incidenza

del nuovo rito sul principio della «ragionevole durata» del processo e la necessità di

superare i problemi del suo malfunzionamento, p. 66

70 Titolo I

Nuove norme di procedura

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.
L’ambito di applicazione del decreto legislativo, p. 71 2. Controversie in materia di rapporti

societari e di partecipazioni societarie, p. 78 3. Controversie in materia di patti parasocialie accordi di collaborazione,

p. 85 4. Controversie in materia di rapporti di intermediazione

mobiliare, p. 88 5. Controversie in materia bancaria e creditizia, p. 90 6. Controversiein materia di credito per le opere pubbliche,

p. 91 7. Le controversie societarie e

creditizie sottratte alla disciplina del decreto legislativo, p. 92 8. La riserva di collegialità,

p. 94 9. Le conseguenze del mancato rispetto della riserva di collegialità, p. 97 10. L’errore

nella individuazione del rito applicabile: a) dal rito ordinario a quello speciale societario,

p. 101 – 11. (Segue): b) dal rito speciale societario al rito ordinario, p. 107 12. (Segue):

c) il problema della rilevazione in appello dell’erroneità del rito, p. 111 13. L’illegittimità

costituzionale della prevalenza del rito speciale nella trattazione delle cause connesse, p. 114

122 Titolo II

Del processo di cognizione davanti al tribunale

Capo I

Del procedimento di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale

Articolo 2

Contenuto dell’atto di citazione

1. Il contenuto dell’atto di citazione, p. 123 2. La citazione come «invito a rispondere»,

p. 130 3. La funzione dell’atto di citazione nel contesto del nuovo rito, p. 133 4. L’indicazione

del giudice e delle parti, p. 138 5. L’indicazione dell’oggetto e delle ragioni delladomanda,

p. 143 6. L’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti, p. 147 7. L’indicazione

del procuratore e della procura, p. 152 8. L’indicazione del fax o dell’indirizzo di postaelettronica,

p. 159 9. La fissazione del termine per la notificazione della comparsa di risposta

da parte del convenuto, p. 162 10. Le nullità della citazione nel contesto del nuovo

rito, p. 171 11. Rilevabilità e possibile sanatoria delle nullità della citazione, p. 179

12. Le modifiche introdotte dal d.lgs. 37 del 2004, p. 184 13. La possibile abbreviazione fino

alla metà di tutti i termini del procedimento, p. 187 14. La «dimidiazione» dei termininel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo,

p. 191 15. Il ricorso per la pronuncia dei

provvedimenti interinali di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c., p. 194

196 Articolo 3

Costituzione dell’attore

1.
Funzione della costituzione dell’attore all’interno del nuovo rito speciale, p. 196 2. I termini

di costituzione in giudizio dell’attore, p. 202 3. Le modalità di costituzione dell’attore,

p. 214

220 Articolo 4

Comparsa di risposta

Articolo 5

Forme e termini della costituzione del convenuto

1.
Funzione della comparsa di risposta all’interno del nuovo rito speciale, p. 221 2. Contenuto

della comparsa di risposta e preclusioni a carico del convenuto, p. 223 2.1. L’onere di

«prendere posizione» sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, p. 228

2.2. L’onere di «proporre tutte le sue difese», di indicare i mezzi di prova e i documenti che

offre in comunicazione, p. 235 2.3. L’onere di proporre le eventuali domande riconvenzionalie di chiamare in causa terzi,

p. 238 2.3.1. La limitata possibilità di proposizione delle

domande riconvenzionali, p. 238 2.3.2. Le conseguenze in caso di domanda riconvenzionaleviziata nell’

editio actionis, p. 240 2.3.3. La preclusione per la proposizione della domanda

riconvenzionale e per la chiamata in causa di terzi da parte del convenuto, p. 242 2.4. Lapreclusione per le eccezioni da proporre nella comparsa di risposta,

p. 251 2.5. L’onere di

indicare il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica, p. 256 2.6. L’onere di indicare il

termine per l’eventuale replica dell’attore, p. 257 3. La chiamata in causa di terzi, p. 260

4. La costituzione del convenuto, p. 261 5. La costituzione del terzo chiamato, p. 264

266 Articolo 6

Memoria di replica dell’attore

1.
La memoria di replica dell’attore, p. 266 2. Precisazione o modificazione delle domande

e delle conclusioni, p. 267 2.1. L’attività di «precisazione» delle domande e conclusionigià proposte,

p. 269 2.2. L’attività di «modificazione» delle domande e delle conclusioni

già proposte, p. 2723. Domande ed eccezioni «conseguenti» alle difese del convenuto epreclusione del relativo potere di proposizione,

p. 279 4. La chiamata in causa del terzo

«conseguente» alle difese del convenuto, p. 288 4.1. La preclusione per la chiamata del terzo«conseguente» alle difese del convenuto,

p. 291 4.2. La notificazione della citazione al

terzo e la sua costituzione, p. 293 5. La fissazione del termine per l’ulteriore memoria difensiva

del convenuto, p. 294

298 Articolo 7

Repliche ulteriori

1. La seconda memoria difensiva del convenuto, p. 298 2. L’ulteriore replica dell’attore,

p. 302 3. Il termine massimo per repliche e controrepliche, p. 307 4. L’assegnazione di

un termine «ulteriore» da parte del giudice «relatore» per l’attuazione del contraddittorio,

p. 310 5. I termini per lo scambio delle «ulteriori repliche» in caso di processo con pluralità

di parti, p. 312

315 Articolo 8

Istanza di fissazione di udienza

1.
L’istanza di fissazione dell’udienza, p. 316 2. I soggetti legittimati ad avanzare istanza

per la fissazione dell’udienza: il problema dei terzi intervenuti, p. 317 3. L’istanza di fissazionedell’udienza proveniente dall’attore,

p. 321 4. L’istanza di fissazione dell’udienza

proveniente dal convenuto, p. 323 5. L’istanza di fissazione dell’udienza proveniente dalterzo chiamato (o dal terzo intervenuto),

p. 330 6. Gli effetti della mancata istanza di fissazione

dell’udienza, p. 332 7. Le conseguenze della mancata notificazione dell’istanza difissazione dell’udienza entro i termini stabiliti,

p. 335 8. L’inammissibilità dell’istanza di

fissazione dell’udienza avanzata «fuori dei casi» stabiliti, p. 338 9. L’istanza di fissazione

dell’udienza ed il processo con pluralità di parti, p. 340

344 Articolo 9

Contenuto dell’istanza di fissazione di udienza e termine per il deposito in cancelleria

1. Contenuto dell’istanza di fissazione dell’udienza e precisazione delle conclusioni, p. 344

2. L’indicazione delle condizioni di conciliazione, p. 348 3. Il deposito in cancelleria dell’istanza

di fissazione dell’udienza, p. 350

356 Articolo 10

Effetti della notificazione dell’istanza di fissazione di udienza

1.
Considerazioni preliminari, p. 356 2. Gli effetti della notificazione dell’istanza di fissazione

dell’udienza per le parti che l’abbiano ricevuta: la precisazione delle conclusioni,

p. 358 – 3. Le incertezze sul sistema di preclusioni adottato per il nuovo rito speciale, p. 360

4. Le preclusioni derivanti dalla notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza, p.

364 – 5. Il possibile coordinamento fra le preclusioni ricavabili dall’art. 10, 2° co., e quellericavabili dagli artt. 4, 1° co., 6, 2° co., 7, 2° co., e 13, 5° co., seconda parte,

p. 367 6. La

decadenza dal potere di «precisare o modificare domande o eccezioni già proposte», p. 376

7. La preclusione per l’introduzione di nuove domande, p. 377 8. Il problema del coordinamento

fra la disciplina generale sul divieto di mutamento di domanda e le ipotesi legali di

ammissibilità (artt. 1453, 2° co., 1467, 3° co., 1450 c.c.), p. 378 9. La preclusione per l’allegazione

di nuovi fatti, p. 381 10. La preclusione per le eccezioni rilevabili anche d’ufficio,

p. 384 11. La preclusione per la formulazione di nuove istanze istruttorie e per il deposito

di nuovi documenti, p. 390 12. La preclusione per le nuove contestazioni e la «pacificità» dei fatti «non specificamente contestati» durante la fase preparatoria,

p. 392 13. Onere

di «specifica contestazione» e comportamenti processuali non contestativi, p. 398 14. Il

rilievo delle preclusioni già maturate, p. 401

404 Articolo 11

Istanza congiunta di fissazione di udienza

1.
L’istanza congiunta di fissazione dell’udienza, p. 404 2. Il confronto con gli «incidenti»

del codice di rito del 1865, p. 409 3. La decisione sulle questioni «incidentali» e sull’ammissibilitàdelle prove nel corso della fase preparatoria,

p. 415 4. Il regime impugnatoriodell’ordinanza, p. 419 5. Perplessità sull’adozione della forma dell’ordinanza per la decisione

delle «questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito» che non definiscano il

giudizio, p. 421 6. Perplessità derivanti dalla limitazione del potere impugnatorio, p. 424

426 Articolo 12

Designazione del giudice relatore e decreto di fissazione dell’udienza

1.
La trasmissione al presidente del fascicolo d’ufficio e la designazione del giudice «relatore

», p. 427 2. Il deposito del decreto di fissazione dell’udienza, p. 430 3. Il contenuto del

decreto di fissazione dell’udienza: a) i poteri «istruttori» del giudice relatore, p. 432 4. (Segue):

b) i poteri del giudice relatore «sostitutivi» del collegio, p. 436 5. (Segue): c) i poteri

del giudice relatore inerenti la «preparazione dell’udienza» davanti al collegio, p. 439

6. La funzione del decreto di fissazione dell’udienza nel contesto del nuovo rito speciale,

p. 441 7. Il decreto di fissazione dell’udienza ed il sistema di preclusioni, p. 448 8. La dichiarazione

di interruzione del processo da parte del giudice «relatore», p. 452 9. La dichiarazione

di estinzione del processo, p. 459

466 Articolo 13

Contumacia dell’attore e del convenuto; rilevabilità dell’inammissibilità di allegazioni,

istanze, istruttorie e produzioni documentali

1.
La contumacia dell’attore, p. 467 2. La contumacia del convenuto e le conseguenze della

dichiarazione di illegittimità costituzionale del 2° co. dell’art. 13 ad opera della sent.

340/2007 della Corte Costituzionale, p. 475 3. La conseguenza della contumacia dopo ladichiarata illegittimità costituzionale del 2° co. dell’art. 13, p. 483 4. La «non contestazione

» conseguente alla contumacia ed i poteri del giudice nell’ambito delle controversie su diritti

disponibili, p. 488 5. La mancata costituzione di entrambe le parti, p. 493 6. Il rilievo

della decadenza dal compimento degli atti difensivi nel corso della fase preparatoria,

p. 498 – 7. La rimessione in termini «per irregolarità procedimentali», p. 503

510 Articolo 14

Interventi autonomi

1.
L’intervento autonomo di terzi, p. 510 2. Le incongruenze e le «lacune» nella disciplina

sugli interventi volontari autonomi, p. 516 3. Le modalità dell’intervento c.d. autonomo,

p. 521 – 4. Il controllo del giudice sull’ammissibilità dell’intervento, p. 527

537 Articolo 15

Intervento adesivo dipendente

1.
L’intervento volontario adesivo dipendente, p. 537 2. Le modalità dell’intervento adesivo

dipendente, p. 541 3. Rimessione in termini dell’interventore adesivo dipendente,

p. 546 4. Il controllo sull’ammissibilità dell’intervento adesivo dipendente, p. 550 5. Le

conseguenze del riconosciuto potere di impugnazione della sentenza da parte dell’interventore

adesivo dipendente, p. 552

561 Articolo 16

Udienza di discussione della causa

1.
L’udienza di discussione, p. 562 2. La diserzione bilaterale dall’udienza ed il «ripristino

» della cancellazione della causa dal ruolo, p. 564 3. La comparizione personale delle

parti, p. 570 4. Comparizione personale e contumacia, p. 572 5. L’interrogatorio libero,

p. 576 – 6. Gli effetti delle risposte rese in sede di interrogatorio libero delle parti, p. 579

6.1. La funzione chiarificatrice delle risposte rese in sede di interrogatorio libero, p. 580

6.2. L’efficacia probatoria delle risposte rese in sede di interrogatorio libero, p. 581 7. Gli

effetti della mancata comparizione personale, p. 582 8. Comparizione personale a mezzo

di procuratore (generale o speciale), p. 584 9. Il tentativo di conciliazione, p. 586

10. Conseguenze derivanti dalla raggiunta conciliazione, p. 593 11. La discussione della

causa e la conferma o revoca del decreto di fissazione dell’udienza, p. 598 12. Il passaggiodalla «discussione» alla fase istruttoria,

p. 601 13. L’istruttoria, p. 604 14. La decisione

della causa: a) la sentenza contestuale «in calce al decreto», p. 608 15. (Segue): b) la decisionecon ordinanza ai sensi dell’art. 11,

p. 613 16. (Segue): c) la decisione con sentenza

non definitiva, p. 615 17. (Segue): d) la sentenza con motivazione «abbreviata», p. 619

18. Passaggio dal rito speciale al rito ordinario. Rinvio, p. 624

626 Articolo 17

Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento

1.
Nuovi strumenti di notificazione e comunicazione, p. 626 2. Presupposti per l’utilizzazione

delle nuove forme di notificazione e comunicazione, p. 630 3. Le comunicazioni enotificazioni a mezzo fax,

p. 633 4. Il problema della disciplina applicabile alle comunicazioni

e notificazioni a mezzo posta elettronica, p. 640 5. La possibile sanatoria per raggiungimento

dello scopo del vizio della notificazione o comunicazione a mezzo posta elettronica,

p. 645 – 6. Le comunicazioni e notificazioni nell’ambito del c.d. processo telematico,

p. 649 7. La notificazione mediante scambio diretto fra difensori, p. 653 8. Le notificazioni

nei processi con pluralità di parti e i problemi rimasti irrisolti, p. 657

661 Capo II

Del procedimento di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica

Articolo 18

Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al collegio

1. La disciplina del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, p. 661

2. Le disposizioni sul rito collegiale «compatibili» con il rito monocratico, p. 664 3. Le disposizioni

del codice sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

«compatibili» con il nuovo rito speciale monocratico, p. 666 4. (Segue): l’applicabilità dell’art.

281 sexies c.p.c., p. 668 5. (Segue): l’applicabilità dell’art. 281 ter c.p.c., p. 669

6. Il problema dei rapporti fra collegio e giudice monocratico, p. 673

675 Capo III

Del procedimento sommario di cognizione

Articolo 19

Ambito di applicazione. Procedimento

1.
Premessa, p. 677 2. La legge delega, la Relazione governativa e l’ispirazione di fondo del

nuovo istituto (primo accenno ai rapporti tra pienezza o sommarietà nell’accertamento dei

fatti ed estensione del valore dichiarativo della decisione), p. 679 3. Le scelte del legislatore

delegato sulle principali variabili di disciplina di un procedimento sommario, p. 685

4. L’accertamento dei fatti e la regola di giudizio, p. 687 5. (Segue): la diversa considerazionedelle posizioni difensive dell’attore e del convenuto, p. 687 6. (Segue): il significato da

attribuirsi all’espressione «contestazione del convenuto», con particolare riguardo alle eccezioni

in senso stretto ed alla presa di posizione sui fatti costitutivi allegati dall’attore, p. 688

7. (Segue): il concetto di «manifesta» infondatezza della contestazione nella sua accezionerigorosa, p. 691 8. (Segue): possibili accezioni del concetto di manifesta infondatezza della

contestazione, volte ad evitare che l’applicazione del processo sommario resti confinata in

limiti eccessivamente ristretti, p. 693 9. L’istruzione probatoria: primi elementi ermeneutici

che porterebbero ad escludere le prove costituende; valutazione delle implicazioni negative

derivanti da tale esclusione, p. 695 10. (Segue): valutazione di pregi e difetti delle tesi

secondo cui, quantomeno per la dimostrazione dei fatti costitutivi, sarebbero ammissibili

mezzi di prova costituendi o sommarie informazioni, p. 699 11. Ancora sull’istruzione probatoria,

sull’accertamento dei fatti e sulla manifesta infondatezza delle difese del convenuto.

Sintesi dei loro rapporti alla luce della tesi secondo cui le fonti di convincimento del giudice

sono costituite esclusivamente dalle dichiarazioni delle parti, dal loro comportamento processuale

e dalle prove documentali. Conferma di tale tesi come preferibile (e proposta di una

ulteriore sottotesi), p. 702 12. Istruzione probatoria e regola di giudizio nel processo sommario

societario (secondo la ricostruzione ipotizzata) ed in alcuni altri procedimenti speciali:

breve sinossi, p. 706 13. I rapporti tra l’impugnazione dell’ordinanza di condanna ed il

valore dichiarativo sotteso all’ordinanza di condanna non impugnata (con ulteriori rilievi

sull’istruzione probatoria nel primo grado del processo sommario), p. 708 14. Gli effetti

dichiarativi dell’ordinanza di condanna non impugnata, p. 712 15. Le azioni formulabili invia sommaria,

p. 722 16. (Segue): i limiti attinenti al petitum immediato (ammissibilità

delle sole azioni di condanna), p. 723 17. (Segue): i limiti attinenti al petitum mediato

(ammissibilità delle sole azioni aventi ad oggetto somme di denaro o cose mobili), p. 727

18. (Segue): la liquidità del credito e l’utilizzabilità della consulenza tecnica, p. 730

19. (Segue): i limiti attinenti alla causa petendi (l’inammissibilità delle azioni di responsabilità),

p. 733 20. L’alternativa tra rito ordinario e rito sommario ed i rapporti di litispendenza,

continenza e connessione (cenni alla sospensione per pregiudizialità), p. 737 21. Losvolgimento del processo sommario,

p. 741 22. (Segue): le cadenze preclusive, con particolare

riguardo alle domande riconvenzionali, alle eccezioni, alle istanze per la chiamata in

causa di terzi, p. 743 23. (Segue): le cadenze cronologiche, p. 752 24. (Segue): i vizi dell’atto

introduttivo, p. 756 25. (Segue): la contumacia del convenuto, p. 757 26. (Segue):

l’udienza, p. 758 27. (Segue): l’ordinanza di condanna sommaria; rinvio ed ulteriori dettagli,

p. 759 – 28. La disciplina dell’appello, p. 761 29. (Segue): il c.d. ius novorum, p. 762

30. (Segue): la sospensione dell’esecutorietà o dell’esecuzione, p. 764 31. (Segue): la specificità

delle censure, p. 765 32. (Segue): la legittimazione all’appello (in via principale odincidentale),

p. 766 33. (Segue): inammissibilità della condanna sommaria ed ammissibilità

della condanna ordinaria, p. 767 34. (Segue): la rimessione al primo giudice, p. 770

35. (Segue): l’appello non decidibile nel merito e l’ultimo comma dell’art. 19, p. 771

36. Gli altri mezzi di impugnazione, p. 772 37. L’evoluzione normativa del provvedimentodi negazione della condanna sommaria, p. 774 38. Il provvedimento negativo necessariamente

coniugato alla conversione del rito (ed il regime giuridico dell’erronea pronuncia meramente

negativa), p. 776 39. Procedimento sommario di condanna e référé, p. 781

785 Capo IV

Del procedimento in grado di appello

Articolo 20

Forma dell’appello

1.
Il giudizio di appello nel rito societario: rilievi preliminari e dubbi generali di legittimità

costituzionale, p. 785 2. L’atto introduttivo del giudizio di secondo grado ed il requisitodelle «specifiche censure» alla decisione di primo grado,

p. 787 3. (Segue): la sanzione per

l’atto introduttivo privo di specifiche censure, p. 790 4. Il rinvio alle disposizioni sull’appellocomune,

p. 793 5. L’improcedibilità per la mancata o intempestiva costituzione dell’appellante:

dubbi di ragionevolezza e sospetti di costituzionalità, p. 795 6. (Segue): profiliricostruttivi della disciplina,

p. 798 7. (Segue): il termine per la costituzione dell’appellante

nel caso in cui i convenuti nel giudizio di gravame siano più d’uno, p. 800 8. Il ricorso

immediato per cassazione, p. 801

806 Articolo 21

Interventi in appello

1.
Inquadramento della norma e dubbi sulla sua legittimità costituzionale, p. 806 2. Profili

ricostruttivi ed applicativi, p. 808

812 Articolo 22

Inattività delle parti

1. Generalità, p. 812 2. Implicazioni interpretative, p. 813

817 Titolo III

Del procedimento cautelare

Articolo 23

Provvedimenti cautelari anteriori alla causa

1.
Premessa, p. 818 2. Cenni al contenuto della norma, p. 820 3. L’eliminazione dell’onere

di instaurare il giudizio di merito per i provvedimenti cautelari «anticipatori»: critica alla

scelta del criterio utilizzato per delimitare l’operatività della norma, p. 821 4. (Segue): il

censurabile riferimento ai provvedimenti d’urgenza e le implicazioni di pleonasticità normativa

o di aporia sistematica e di dubbia legittimità costituzionale che ne possono discendere,

p. 824 5. La ridotta area di applicazione pratica del 1° co. della norma, p. 828 6. L’eliminazione

dell’onere di iniziare il giudizio di merito dopo l’ottenimento della misura richiesta

e il contenuto della domanda cautelare ante causam, p. 831 7. L’efficacia meramente endoprocedimentale

della misura cautelare, p. 835 8. La distribuzione dell’onere della prova nel

giudizio di merito successivo ad una misura cautelare anticipatoria emanata ante causam,

p. 837 9. Il giudice competente per la domanda cautelare ante causam, p. 841 10. Le

scelte processuali del ricorrente in relazione agli errori od omissioni del giudice in ordine al

termine per l’inizio del giudizio di merito, p. 844 11. La pronuncia sulle spese del procedimento

cautelare ante causam, p. 848 12. I rimedi azionabili nei confronti della pronunciasulle spese del procedimento cautelare

ante causam, p. 851 13. La revoca o la modifica

della misura cautelare in mancanza del giudizio di merito: il giudice competente, p. 856

14. (Segue): l’oggetto dell’istanza e l’ambito temporale di proponibilità della stessa, p. 859

15. L’istanza di modifica o revoca dopo la discussione del reclamo e prima del deposito della

relativa ordinanza: giudice competente e modalità di proposizione, p. 861 16. I mutamentinelle circostanze per la modifica o la revoca,

p. 863 17. La deducibilità delle circostanzepreesistenti ignorate: il parametro di riferimento, p. 864 18. La prova della tardiva

conoscenza delle circostanze preesistenti da colui che richiede la modifica o la revoca della

misura cautelare, p. 865 19. L’applicazione dell’art. 669 decies c.p.c. nel giudizio di merito,

p. 866 20. L’applicazione del 3° co. dell’art. 669 novies c.p.c. e l’irrilevanza sull’efficacia

della misura cautelare delle sentenze processuali che definiscono il giudizio di merito,

p. 867 21. L’estinzione del giudizio di merito non rileva per l’inefficacia dei soli provvedimenticautelari anticipatori, p. 870 22. La modifica e la revoca dei provvedimenti cautelari

anticipatori che sopravvivono all’estinzione del processo: una lacuna normativa da colmare

in via interpretativa, p. 872 23. Le nuove disposizioni in tema di reclamo cautelare: l’oggetto,

p. 873 24. (Segue): la decorrenza del termine, p. 877 25. (Segue): i nova e l’attività

istruttoria del giudice del reclamo, p. 884 26. (Segue): il divieto di rimessione al primogiudice,

p. 886 27. L’applicabilità delle norme compatibili del procedimento cautelare

uniforme, p. 888

891 Articolo 24

Provvedimenti cautelari in corso di causa e giudizio abbreviato

1.
L’art. 24, uno sguardo d’insieme, p. 892 I. IL PROCEDIMENTO CAUTELARE IN CORSO DI

CAUSA, p. 893 2. La legge delega, p. 893 3. La domanda cautelare, p. 893 4. Il giudicecompetente,

p. 897 5. L’instaurazione del contraddittorio, p. 902 6. Il deposito di documenti,

memorie e repliche, p. 903 7. L’udienza ex art. 669 sexies c.p.c., p. 905 8. Il regime

dell’ordinanza cautelare, p. 906 9. Le spese del procedimento cautelare in corso di causa,

p. 908 10. La sospensione dell’esecuzione della delibera assembleare: contraddittorio e

reclamo, p. 909 11. (Segue): il problema della «ultrattività» della misura cautelare, p. 912

12. (Segue): la competenza, p. 914 II. IL GIUDIZIO ABBREVIATO, p. 916 13. L’introduzione

dell’istituto, p. 916 14. La corrispondente figura del processo amministrativo, p. 918

15. La passerelle francese: dal référé alla procédure à jour fixe, p. 920 16. Il decreto di fissazione

dell’udienza di comparizione delle parti, p. 921 17. La domanda cautelare è depositataimmediatamente dopo la notificazione della domanda di merito,

p. 923 18. La domanda

cautelare è depositata dopo l’istanza di fissazione dell’udienza, p. 926 19. La domandacautelare è depositata dopo il decreto di fissazione dell’udienza,

p. 926 20. I presupposti

della conversione del rito, p. 928 21. La contumacia delle parti, p. 934 22. La

comunicazione alle parti presenti, p. 935 23. La causa è attribuita al giudice collegiale,

p. 937 – 24. La pronuncia della sentenza, p. 939 25. La lettura in udienza del dispositivo,

p. 941 26. Il passaggio all’abbreviato può essere disposto in sede di reclamo o di attuazione

o ancora di revoca e modifica della misura cautelare?, p. 943 27. I rapporti tra giudiziocautelare e giudizio di merito,

p. 945 28. Conclusione sulla natura del giudizio: è un procedimento

sommario a cognizione piena, p. 947 29. I profili di legittimità costituzionale: il

rispetto della delega, p. 949 30. (Segue): il giusto processo regolato dalla legge, p. 951

31. (Segue): il diritto a ottenere la tutela cautelare, p. 953 32. Valutazione dell’istituto,

p. 954