A distanza di quattro anni esce la seconda edizione de Il nuovo processo societario a cura di Sergio Chiarloni. L’opera, che già conobbe straordinario successo, è fortemente arricchita sotto il profilo contenutistico, tanto da essere ora fisicamente divisa in due volumi, con 500 pagine in più rispetto alla prima edizione.
Il lavoro di revisione e arricchimento è stato condotto seguendo tre direttive:
dare conto delle novità legislative nel frattempo intervenute. Oltre al commento dell’art. 70 ter disp. att. c.p.c., che ha conferito alle parti la facoltà di optare per il rito societario per tutte le controversie ordinarie, il lettore troverà un commento del recentissimo art. 140 bis del codice del consumo in tema di azione collettiva risarcitoria (la c.d. class action), non limitato alle immediate connessioni ivi introdotte con la disciplina della conciliazione societaria, ma esteso ai principali problemi interpretativi posti dal nuovo istituto;
analizzare le linee di tendenza del diritto vivente con l’esame della quasi totalità della giurisprudenza edita. Una Tavola della giurisprudenza citata facilita l’orientamento su un’esperienza applicativa che ha dato luogo a numerosi contrasti tra i giudici di merito, soprattutto con riferimento al processo con pluralità di parti. Si può senza dubbio affermare che l’attenzione sistematica al dato giurisprudenziale post-riforma costituisce l’elemento saliente dell’opera: sono circa 650 le sentenze e decisioni successive alla riforma che vengono citate, prese in esame ed organicamente calate nei due volumi; 360 di esse sono sentenze di merito.
controllare le soluzioni offerte nella prima edizione ai problemi di ricostruzione e interpretazione della normativa alla luce del vasto insieme di ulteriori contributi dottrinali oggi disponibili.
Tomo II
957 Titolo IVDel procedimento in camera di consiglio
Capo I
Disposizioni generali
Introduzione ai procedimenti camerali in materia societaria
1. Introduzione, p. 957 – 2. Procedimenti in camera di consiglio e giurisdizione volontaria,
p. 963 – 3. La scelta sistematica del legislatore del 1942, p. 964 – 4. Revisioni e critiche alsistema della «giurisdizione volontaria», p. 971 – 4.1. Giurisdizione volontaria e giurisdizionec.d. «a contenuto oggettivo»,
p. 971 – 4.2. Giurisdizione volontaria; procedimenti camerali«unilaterali» e «plurilaterali», p. 975 – 4.3. Una recente critica al concetto di «giurisdizione
volontaria» o «non contenziosa», p. 976 – 5. Modello camerale e situazioni tutelabili,
p. 983 – 6. Il procedimento camerale in materia societaria, la sua inattitudine al giudicato e ilsignificato dell’art. 32, d.lgs. 5/2003, p. 990 – 6.1. Alcune fattispecie particolari. Lo scioglimentogiudiziale della società (art. 2485 c.c.) e la nomina giudiziale del liquidatore (art.
2487 c.c.), p. 995 – 6.2. (Segue): l’esecuzione delle delibere «nonostante l’opposizione» nelcaso dell’art. 2447 quater c.c. e negli altri casi elencati dall’art. 33, d.lgs. 5/2003. L’art. 2409
e l’art. 2476 c.c. Gli artt. 2275, cpv., e 2487, 4° co., c.c., p. 1000 – 6.3. Le statuizioni sullespese e quelle «a contenuto processuale»,
p. 1007 – 6.4. Considerazioni «a margine» relativead alcuni procedimenti sanzionatori, p. 1009 – 7. La distinzione fra procedimenti camerali«unilaterali» e «plurilaterali»,
p. 1010 – 7.1. Precisazioni sul principio distintivo; perplessitàsulla tecnica adoperata negli artt. 29 e 33, d.lgs. 5/2003, p. 1013
1016 Articolo 25
Forma dell’atto introduttivo e giudice competente
1. Competenza, p. 1016 – 2. Instaurazione del contraddittorio con il pubblico ministero,
p. 1021 – 3. Difesa tecnica nei procedimenti plurilaterali (e nei procedimenti unilaterali),
p. 1023 – 4. Composizione del tribunale nei procedimenti plurilaterali (e in quelli unilaterali),
p. 1027 – 5. (Segue): conseguenze dell’erronea composizione del tribunale, p. 1029
1032 Articolo 26
Forma ed efficacia del provvedimento
1. Efficacia immediatamente esecutiva del provvedimento finale, p. 1032 – 2. Sul termine«acceleratorio» per la definizione del procedimento, p. 1035 – 3. Stabilità del provvedimentofinale. Limiti alla riproposizione dell’istanza respinta; limiti alla modifica e revoca del decreto
di accoglimento dell’istanza, p. 1037 – 3.1. Premessa, p. 1037 – 3.2. Le condizioni perriproporre l’istanza respinta: contenuto e limiti,
p. 1042 – 3.3. Il rigetto «in rito» e la riproponibilitàdell’istanza, p. 1045 – 3.4. La revoca/modifica del decreto di accoglimento. I limiti,
p. 1046 – 3.5. (Segue): legittimazione a chiedere la revoca/modifica del provvedimento,
p. 1048 – 3.6. Il contraddittorio «obbligato» nel procedimento di revoca/modifica, p. 1050 –
3.7. Sulla salvezza dei diritti acquisiti dai terzi, p. 1051
1053 Articolo 27
Reclamo
1. L’inciso che apre il 1° co.: sul richiamo ex lege alle ipotesi di provvedimento non soggettoa reclamo, p. 1053 – 2. Legittimazione a reclamare, p. 1054 – 3. Termine per proporre il reclamo,
p. 1056 – 4. Il provvedimento oggetto del reclamo, p. 1057 – 5. Competenza e composizionedel giudice del reclamo, p. 1060 – 6. L’attività svolta in sede di reclamo. In generale,
p. 1061 – 7. La eventuale sospensione dell’efficacia del provvedimento reclamato,
p. 1062– 8. La decisione del reclamo. Conferma del provvedimento reclamato, p. 1064 –
9. (Segue): revoca e modifica del provvedimento reclamato, p. 1065 – 10. Revoca o modificadel provvedimento reso dal giudice del reclamo, p. 1066 – 11. «Niente di nuovo» sul fronte
del reclamo incidentale, p. 1068
1071 Capo II
Del procedimento
Sezione I
Del procedimento in confronto di una parte sola
Articolo 28
Fissazione dell’udienza per l’audizione della parte
1. Il procedimento nei confronti di una parte sola, p. 1071 – 2. L’istruttoria, p. 1076 – 3. Lanotificazione del ricorso agli altri interessati, p. 1077
1081 Articolo 29
Ambito di applicazione
1. Ambito di applicazione, p. 1081
1085 Sezione II
Del procedimento in confronto di più parti
Articolo 30
Fissazione dell’udienza e notificazione alle parti resistenti
1. Differenze rispetto alla disciplina del procedimento unilaterale, p. 1085 – 2. L’instaurazionedel contraddittorio, p. 1086 – 3. L’attività consistente nell’«assumere le informazioni»,
p. 1088
1092 Articolo 31
Pronuncia con decreto
1. Introduzione. Cenni al dibattito sui provvedimenti camerali provvisori, p. 1092 – 2. L’iniziativadel procedimento d’urgenza, p. 1094 – 3. L’istanza e la decisione: alcuni problemi dicoordinamento,
p. 1095 – 4. Natura dei termini stabiliti dall’art. 31, p. 1096 – 5. I presuppostiper la concessione del provvedimento, p. 1097 – 6. Decreto presidenziale e successivocontrollo del collegio,
p. 1098 – 7. Il contenuto del provvedimento, p. 1100 – 8. Non reclamabilitàdel provvedimento collegiale, p. 1101 – 9. Considerazioni sulla non applicabilitàdell’istituto ai procedimenti unilaterali,
p. 1101 – 10. Rilievi sull’ambito di applicazione dell’art.31. Il suo improbabile coordinamento con l’art. 2409 c.c., p. 1102
1105 Articolo 32
Prosecuzione del procedimento nelle forme del rito ordinario
1. Premessa, p. 1106 – 1.1. La scelta operata con l’art. 32, p. 1106 – 1.2. La ratio dell’istituto,
p. 1108 – 2. La «questione pregiudiziale» enucleata dall’art. 32, p. 1113 – 3. La «prosecuzione» del procedimento nelle forme degli artt. 2 ss. e i problemi connessi, p. 1115 –
3.1. Sulla portata precettiva della previsione, p. 1116 – 3.2. Sulle ragioni che possono fondarela modifica/revoca di cui all’art. 32, p. 1119 – 3.3. Sulla coincidenza fra il giudice dellacausa pregiudiziale e quello chiamato a pronunciare sulla modifica/revoca del provvedimento
camerale, p. 1120 – 3.4. Sui limiti cronologici del potere di modifica/revoca in capo al giudicedella cognizione piena,
p. 1121 – 3.5. Sulla operatività dell’art. 32 nel caso di rigetto delricorso, p. 1122 – 3.6. Le «informazioni» assunte nel procedimento camerale e i limiti alla loroacquisizione nel giudizio
ex artt. 2 ss. d.lgs. 5/2003, p. 1123 – 3.7. Le conseguenze dellamancata instaurazione della causa pregiudiziale, p. 1125 – 3.8. «Prosecuzione» del procedimentoe accertamenti incidentali
ex lege, p. 1126 – 3.9. Potere di modifica e revoca ex art.32, 3° co., e giudizio di reclamo, p. 1127 – 4. Sulla non applicazione dell’istituto ai procedimenti
camerali unilaterali, p. 1128 – 5. Conservazione del decreto camerale in caso di estinzione,
p. 1130 – 6. La «questione pregiudiziale» nell’ipotesi prevista dal 4° co., p. 1131
1134 Articolo 33
Ambito di applicazione
1. Premessa, p. 1134 – 2. I richiami agli artt. 2447, 2° co., c.c.; 2437 quater, ult. co., c.c.;2503, 2° co., c.c.; 2487 ter, 2° co., c.c. e 2500 novies, 2° co., c.c., p. 1135 – 3. Sul riferimen-
to ai «casi analoghi», in generale, p. 1141 – 4. Il richiamo all’art. 2409 c.c., p. 1142 – 5. Il richiamoall’art. 2275 c.c., p. 1146 – 6. Alcuni «casi analoghi», p. 1147
1151 Titolo VDell’arbitrato
Articolo 34
Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie
1. La legge delega ed i precedenti storico-sistematici, p. 1152 – 2. La collocazione sistematicadelle norme in esame, p. 1156 – 2.1. Se la nuova disciplina sostituisca in blocco quellaprecedente,
p. 1156 – 2.2.1. Se la nuova disciplina riguardi le clausole compromissorie preesistenti;gli artt. 809 e 810 c.p.c. non consentono la soluzione del problema, p. 1157 – 2.2.2.
Le ragioni per cui le clausole preesistenti sono valide, p. 1160 – 2.3. Se le clausole compromissorieintrodotte dopo la nuova legge possano prevedere un arbitrato di diritto comune,
p. 1165 – 2.4. La possibile coesistenza di clausole compromissorie di diritto comune e dinuovo tipo, p. 1167 – 2.5. L’esclusione o meno del compromesso dall’ambito dei negozi lecitio dall’ambito di applicazione della nuova normativa,
p. 1168 – 3. Le modalità di introduzionenell’atto costitutivo della clausola compromissoria, p. 1172– 3.1. Le nuove regole,
p. 1172 – 3.2. Le questioni cui danno luogo le nuove regole in tema di introduzione dellaclausola compromissoria, p. 1174 – 4. I limiti oggettivi di operatività del nuovo arbitrato, datidal carattere societario delle materie sottoposte alla nuova disciplina,
p. 1176 – 5. I limitioggettivi dati dal tipo di lite devoluta agli arbitri p. 1178 – 5.1. La situazione preesistente allariforma,
p. 1178 – 5.2. L’insoddisfazione per gli orientamenti della giurisprudenza, motivaticon la presenza di interessi diversi da quelli delle parti, p. 1183 – 5.3. …ovvero con la
presenza di norme inderogabili, p. 1185 – 5.4. Le finalità e gli effetti dell’intervento legislativo,
p. 1186 – 5.5. I limiti oggettivi alla luce delle nuove norme, p. 1187 – 5.6. Il limite oggettivoper le controversie ove è obbligatorio l’intervento del P.M. e gli altri limiti oggettivi
desumibili dal sistema, p. 1190 – 6. I limiti soggettivi dell’applicabilità della nuova normativa,
p. 1191 – 6.1. Le società che ne possono usufruire, p. 1191 – 6.2. Gli amministratori,
p. 1193 – 6.3. I limiti soggettivi alla luce dell’art. 34, 3° co., p. 1196 – 6.4. I soci divenuti taliin forza di atti invalidi e la loro posizione, anche sotto il profilo costituzionale, p. 1199 –
7. La nomina degli arbitri, p. 1200 – 7.1. La ratio della previsione del ruolo del terzo,
p. 1200 – 7.2. La nullità, p. 1203 – 7.3. La scelta del terzo da parte della società, p. 1205 –
7.4. L’istanza al terzo di nomina degli arbitri e gli altri passaggi procedurali, p. 1207 –
7.5. La nomina ad opera del presidente del tribunale, p. 1209
1211 Articolo 35
Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale
1. Introduzione e questioni generali, p. 1212 – 2. Il deposito presso il registro delle impresedella domanda di arbitrato, p. 1212 – 2.1. Le caratteristiche generali, p. 1212 – 2.2. La necessitàdi estendere l’operare della norma, in senso soggettivo,
p. 1214 – 2.3. La necessità diestendere l’operare della norma, in senso oggettivo, p. 1215 – 2.4. Le conseguenze del ritardo
o della mancanza del deposito della domanda, p. 1216 – 3. L’intervento di terzi nell’arbitrato,
p. 1218 – 3.1. La situazione preesistente, p. 1218 – 3.2. I limiti all’intervento nel nuovotipo di arbitrato; i soggetti che possono intervenire, p. 1222 – 3.3. Il rapporto fra la normasull’arbitrato endosocietario ed il nuovo art. 816 quinquies c.p.c.,
p. 1224 – 3.4. Le facoltà egli oneri di coloro che realizzano l’intervento, p. 1226 – 3.5. L’intervento ed i poteri degli arbitri,
p. 1227 – 4. Le questioni pregiudiziali non compromettibili, p. 1231 – 4.1. La primaparte dell’art. 35, 3° co., p. 1231 – 4.2. La seconda parte della norma; l’impugnazione del lodo
che si pronunci in tema di questioni pregiudiziali non compromettibili, p. 1237 – 5. L’efficacia
ultra partes del lodo, p. 1238 – 6. L’arbitrato endosocietario e l’assimilazione dell’arbitratoirrituale all’arbitrato rituale sotto il profilo della tutela cautelare, p. 1241 – 7. La sospensione
dell’efficacia della delibera assembleare impugnata innanzi agli arbitri, p. 1242 –
7.1. Considerazioni generali, p. 1242 – 7.2. Il significato da attribuire all’inciso «sempre»,
p. 1245 – 7.3. Il potere cautelare degli arbitri e quello dell’autorità giudiziaria, p. 1247 –
8. L’art. 35 e l’arbitrato irrituale, p. 1250
1254 Articolo 36
Decisione secondo diritto
1257 Articolo 37
Risoluzione di contrasti sulla gestione di società
1. Il campo di applicazione dell’art. 37, d.lgs. 5/2003: la ragione dell’esclusione delle s.p.a.,delle società in accomandita per azioni e delle cooperative, p. 1257 – 2. (Segue): l’estensionedell’art. 37, d.lgs. 5/2003, alle società di persone,
p. 1260 – 3. L’applicabilità dell’«arbitratogestionale» alle s.r.l., p. 1264 – 4. I problemi di costituzionalità dell’art. 37, d.lgs.5/2003,
p. 1266– 5. La natura dell’istituto, p. 1267 – 6. La clausola per «arbitrato gestionale», p. 1276 – 7. Il procedimento, p. 1278 – 8. I poteri degli arbitratori ed i rapporti con la responsabilità
degli amministratori, p. 1280 – 9. La decisione, p. 1283 – 10. I riesami, p. 1285
– 11. Considerazioni conclusive: estensibilità dell’art. 37, d.lgs. 5/2003, per regolare altre situazionidi deadlock?, p. 1287
1289 Titolo VIDella conciliazione stragiudiziale
Articolo 38
Organismi di conciliazione
1. Note introduttive, p. 1289 – 2. Le esigenze a base dell’intervento legislativo, p. 1290 –
3. Le varie discipline in materia di conciliazione, p. 1293 – 4. Le linee generali della conciliazionesocietaria, p. 1297 – 5. Gli organismi di conciliazione, p. 1300
1303 Articolo 39
Imposte e spese. Esenzione fiscale
1. L’esenzione fiscale, p. 1303 – 2. Le indennità per gli organismi di conciliazione, p. 1306
1307 Articolo 40
Procedimento di conciliazione
1. Il procedimento di conciliazione, p. 1308 – 2. Il verbale di definizione del procedimentodi conciliazione, p. 1311 – 3. Gli effetti dell’istanza di conciliazione, p. 1316 – 4. I rapporticon l’eventuale successivo giudizio,
p. 1319 – 5. Il tentativo di conciliazione previsto in viaconvenzionale, p. 1323
1327 Titolo VIINorme transitorie e finali
Articolo 41
Disciplina transitoria
I. LA DISCIPLINA, p. 1327 – 1. La regola dell’applicabilità del nuovo rito solo alle nuove pendenze,
p. 1327 – 2. L’eccezione delle norme sul procedimento cautelare lite pendente,
p. 1329 – 3. La trattazione congiunta di cause di vecchio e di nuovo rito, p. 1331 – 4. Le modifichestatutarie relative a clausole compromissorie: le cooperative, p. 1333 – 5. (Segue): lesocietà di capitali,
p. 1335 – 6. (Segue): le società di persone, p. 1338 – 7. (Segue): e gli effettidel mancato adeguamento, p. 1339 – 8. Il processo arbitrale, p. 1344 – 9. La sorte delle
clausole compromissorie nelle società facenti ricorso al mercato del capitale di rischio,
p. 1345 – 10. L’impugnazione delle delibere assembleari, p. 1346 – 11. La denuncia di graviirregolarità nella gestione, p. 1349 – II. LA GIURISPRUDENZA, p. 1351 – 12. L’arbitrato: le societàdi persone,
p. 1351 – 13. (Segue): l’adeguamento statutario, p. 1352 – 14. (Segue): l’ultrattivitànel periodo transitorio delle clausole compromissorie non adeguate, p. 1356 –
15. (Segue): i tre orientamenti sulla sorte delle clausole compromissorie non adeguate,
p. 1359 – 16. (Segue): la prosecuzione degli arbitrati pendenti, p. 1362 – 17. (Segue): il problemadell’arbitrato irrituale in materia societaria, p. 1363 – 18. L’art. 2409 c.c., p. 1366
1367 Articolo 42
Disposizioni finali
1. Le statistiche sulla durata dei procedimenti, p. 1367 – 2. La previsione del monitoraggiodei tempi in Cassazione, p. 1369 – 3. L’equa riparazione per l’eventuale eccessiva durata del
processo: la tesi dell’irrilevanza della fase preparatoria, p. 1371 – 4. (Segue): la sua critica,
p. 1373 – 5. (Segue): e il nodo cruciale dell’intervallo tra l’istanza di fissazione dell’udienzae lo svolgimento di quest’ultima, p. 1375
1379 Articolo 43
Entrata in vigore
1. La ratio della lunga vacatio legis, p. 1379 – 2. Il difficile apprendimento delle nuove normeprocessuali, p. 1380 – 3. Gli sviluppi: le resistenze al varo della riforma, p. 1382 – 4. (Segue):e i dubbi di costituzionalità gravanti sul nuovo processo,
p. 1384 – 5. Le alterne vicendedell’estensione alla materia industriale, p. 1389 – 6. L’emanazione di disposizioni correttive
e integrative, p. 1393 – 7. La conciliazione stragiudiziale societaria: i regolamenti di attuazione,
p. 1395 – 8. (Segue): l’espansione verso la materia del franchising, dei patti di famiglia,del risparmio e dei consumatori, p. 1396
Articoli 2378, 2409 e 2471 c.c. (testo aggiornato al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successive
modifiche)
1399 Articolo 2378
Procedimento d’impugnazione
1. Premessa, p. 1400 – 2. La legittimazione a proporre l’impugnativa delle deliberazioni assemblearied il rafforzamento del principio maggioritario, p. 1404 – 3. I termini per la proposizione
dell’azione, p. 1409 – 4. L’introduzione del procedimento di impugnazione, p. 1412
– 5. La dimostrazione del possesso di azioni per la legittimazione ad agire dei soci, p. 1416 –
6. Il trasferimento di azioni nel corso del processo e l’applicazione dell’art. 111 c.p.c.,
p. 1421 – 7. Il provvedimento di sospensione della delibera impugnata, p. 1424 – 8. La legittimazionead avanzare il ricorso di sospensione della deliberazione impugnata, p. 1429 –
9. Il ricorso residuale ai provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c., p. 1431 – 10. L’applicabilitàdel rito cautelare uniforme di cui agli artt. 669 bis ss. c.p.c. e di quello «speciale» di cui
all’art. 24, d.lgs. 5/2003, p. 1437 – 11. Il problema della compatibilità fra il rito cautelareuniforme e quello speciale dell’art. 24, p. 1440 – 12. La domanda cautelare di sospensionedella deliberazione impugnata,
p. 1443 – 13. La competenza per la pronuncia del provvedimentocautelare fra presidente e giudice «relatore», p. 1443 – 14. Il provvedimento di sospensionein via d’urgenza,
p. 1446 – 15. L’udienza di comparizione per la conferma, modificao revoca del provvedimento urgente di sospensione, p. 1450 – 16. I presupposti per lasospensione della deliberazione impugnata,
p. 1456 – 17. L’ambito di applicazione dellanorma sulla sospensione cautelare della deliberazione impugnata, p. 1459 – 18. La sostituzionedella deliberazione impugnata,
p. 1464 – 19. La cessazione della materia del contenderea seguito della sostituzione della deliberazione impugnata, p. 1468 – 20. La raggiuntaconciliazione o la sostituzione o revoca della deliberazione in sede di udienza di comparizione
nel procedimento «cautelare», p. 1472 – 21. La pronuncia del provvedimento cautelare disospensione da parte degli arbitri,
p. 1476 – 22. L’estensione degli effetti della pronuncia diannullamento a tutti i soci, p. 1482 – 23. La trattazione congiunta delle diverse domande diannullamento,
p. 1484 – 24. La riunione dei diversi processi di impugnazione relativi allamedesima deliberazione, p. 1487
1491 Articolo 2409
Denunzia al tribunale
I. LA DISCIPLINA, p. 1492 – 1. Delega e decreti di attuazione, p. 1492 – 1.1. Il doppio interventosulla disciplina del controllo giudiziario, p. 1492 – 1.2. Le modifiche apportate dal decreto«processuale» e da quello «sostanziale»,
p. 1494 – 1.3. I problemi di costituzionalità ele prime valutazioni di opportunità, p. 1497 – 2. Oggetto, p. 1501 – 2.1. Le conferme sull’ambito
di applicazione, p. 1501 – 2.2. L’esclusione delle società a responsabilità limitata,
p. 1502 – 2.3. L’inclusione delle società cooperative: i vari tipi di cooperativa, p. 1509 –
2.4. (Segue): e le particolarità della disciplina, p. 1512 – 2.5. Le gravi irregolarità nella gestione:il fondato sospetto, p. 1515 – 2.6. (Segue): e la potenzialità dannosa per la società,
p. 1517 – 2.7. (Segue): o per le società controllate, p. 1522 – 3. Soggetti, p. 1524 – 3.1. I ricorrenti:i soci rappresentativi del decimo del capitale nelle società chiuse, p. 1524 –
3.2. (Segue): il pubblico ministero e i soci rappresentativi del ventesimo del capitale nellesocietà aperte, p. 1528 – 3.3. (Segue): il collegio sindacale, p. 1530 – 3.4. (Segue): i soci rappresentativi
di quote inferiori al decimo o al ventesimo del capitale sociale, p. 1534 –
3.5. (Segue): il calcolo della quota del capitale sociale e la perdita nel corso del procedimentodel possesso della quota minima, p. 1534 – 3.6. (Segue): la Banca d’Italia, l’U.I.C. e la
Consob, p. 1536 – 3.7. I resistenti: i componenti degli organi amministrativo e di controllo,
p. 1537 – 3.8. La posizione della società, p. 1539 – 4. Procedimento, p. 1541 – 4.1. L’applicabilitàdelle norme sul rito camerale societario, p. 1541 – 4.2. Il giudice competente,
p. 1542 – 4.3. L’atto introduttivo del procedimento, p. 1546 – 4.4. La difesa tecnica, p. 1547
– 4.5. La condanna alle spese, p. 1549 – 4.6. La notificazione del ricorso e del decreto di fissazionedell’udienza, p. 1551 – 4.7. L’audizione delle parti e l’assunzione di sommarie informazioni,
p. 1554 – 4.8. L’ordine di ispezione sull’amministrazione: la sua reclamabilità, p.1556 – 4.9. (Segue): e il suo divieto nel caso della sostituzione di amministratori e sindaci, p. 1559 – 5. Provvedimenti, p. 1563 – 5.1. La forma, p. 1563 – 5.2. I decreti cautelari adottati
contenuto atipico, p. 1566 – 5.4. (Segue): la revoca di amministratori e sindaci, p. 1568 –
5.5. (Segue): e la nomina dell’amministratore giudiziario, p. 1570 – 5.6. La revoca o modifica,
p. 1571 – 5.7. (Segue): ed il reclamo, p. 1573 – 5.8. L’accertamento con efficacia di giudicatosulle questioni pregiudiziali, p. 1574 – 6. Ulteriori temi, p. 1575 – 6.1. L’azione di responsabilitàcontro amministratori e sindaci,
p. 1575 – 6.2. La non arbitrabilità del procedimentodi denuncia, p. 1578 – 6.3. Le norme transitorie, p. 1580 – II. LA GIURISPRUDENZA,
p. 1583 – 7. Rapporti con la precedente normativa, p. 1583 – 7.1. L’efficacia «interpretativa»della riforma, p. 1583 – 7.2. (Segue): ma la sua non vincolatività, p. 1584 – 8. Oggetto,
p. 1584 – 8.1. Le società a responsabilità limitata, p. 1584 – 8.2. Le società cooperative,
p. 1589 – 8.3. Le irregolarità a danno delle società controllate: la legittimazione attiva,
p. 1590 – 8.4. (Segue): e la legittimazione passiva, p. 1591 – 8.5. La potenzialità dannosa,
p. 1592 – 9. Soggetti, procedimento e provvedimenti, p. 1592 – 9.1. La nomina di un curatorespeciale per la società, p. 1592 – 9.2. I dubbi di costituzionalità sulla sede legale come foroesclusivo,
p. 1593 – 9.3. (Segue): e la sentenza di rigetto della Corte Costituzionale, p.1595 – 9.4. L’obbligo di difesa tecnica, p. 1598 – 9.5. La condanna alle spese, p. 1598 –
9.6. I provvedimenti adottati inaudita altera parte, p. 1599 – 10. Ulteriori temi, p. 1601 –
10.1. La trasformazione da società per azioni a società a responsabilità limitata, p. 1601 –
10.2. Il diritto intertemporale: la perdita della legittimazione attiva o passiva, p. 1603 –
10.3. (Segue): ovvero la perdita dell’interesse a ricorrere, p. 1606
1609 Articolo 2471
Espropriazione della partecipazione
1. Premessa, p. 1609 – 2. L’abrogato art. 2480, 1° co., c.c. ed il problema rappresentato dall’individuazionedella natura della quota, p. 1610 – 3. Le tesi avanzate anteriormente ald.lgs. 6/2003 per determinare le modalità con le quali espropriare la quota; l’impiego delle
forme del pignoramento presso terzi, p. 1612 – 4. (Segue): le altre tesi «tradizionali»,
p. 1616 – 5. (Segue): l’impatto della l. 310/1993 e della l. 580/1993; l’esecuzione del pignoramentomediante iscrizione nel registro delle imprese, p. 1619 – 6. Considerazioni sul nuovo
art. 2471 c.c.; l’espropriazione della «partecipazione» e non più della «quota», p. 1621 –
7. Critica alla tesi che ritiene, ancora oggi, necessario ricorrere agli artt. 543 ss. c.p.c.; la«notificazione (…) alla società» dell’atto di pignoramento; il contenuto dell’atto di pignoramento,
p. 1624 – 8. Il deposito nel registro delle imprese: legittimazione ed efficacia, p. 1627
– 9. Il conflitto tra il creditore pignorante ed il terzo acquirente della quota; rapporti tra l’art.2914, n. 1, c.c. e l’art. 2193 c.c., p. 1629
1633 Legge 6 maggio 2004, n. 129 Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale(art. 7)
1. Possibilità per le parti di richiamare le norme sulla conciliazione societaria, p. 1633 –
2. Effetti del richiamo alla procedura dettata dagli artt. 38, 39 e 40, d.lgs. 5/2003, p. 1635
1638 Decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 Regolamento recante la determinazione deicriteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione
di cui all’art. 38 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5
1644 Decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 223 Regolamento recante approvazione delle indennitàspettanti agli organismi di conciliazione a norma dell’art. 39 del d.lgs. 17 gennaio
2003, n. 5
1. La delega contenuta negli artt. 38 e 39, d.lgs. 5/2003, p. 1645 – 2. Il d.m. 222/2004 sul registrodegli organismi di conciliazione, p. 1646 – 3. Il d.m. 223/2004 sulle indennità spettanti
agli organismi di conciliazione, p. 1652
1654 Decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 Integrazioni e correzioni alla disciplina deldiritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia (artt. 1-6)I.
NOTE INTRODUTTIVE, p. 1658 – 1. I d.lgs. 5 e 6/2003: emanazione, vacatio legis, avvisi direttifica, entrata in vigore, p. 1658 – 2. Il d.lgs. 37/2004 come primo intervento di coordinamentoe modifica,
p. 1661 – 3. Il d.lgs. 310/2004 come ulteriore intervento di modifica: correzionedi errori formali, tutela del contraddittorio e disciplina del processo multiparti, ficta confessio, p. 1662 – 4. (Segue): filosofia minimalista dell’intervento e questioni rimaste irrisolte,
5/2003: l’assegnazione da parte del giudice relatore di un termine per repliche necessarie all’attuazione
del contraddittorio e successive alla fase dello scambio delle «ulteriori repliche
», p. 1669 – 7. (Segue): il termine per lo scambio delle «ulteriori repliche» nel processocon pluralità di parti, p. 1671 – 8. Modifiche all’art. 8, d.lgs. 5/2003: la decorrenza dei terminiper la notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza,
p. 1671 – 9. (Segue): la perditadi efficacia dell’istanza di fissazione dell’udienza nel processo con pluralità di parti, p. 1673
– 10. Modifiche all’art. 10, d.lgs. 5/2003: l’effetto di ficta confessio sui fatti non specificamentecontestati determinato dalla notificazione dell’istanza di fissazione d’udienza, p. 1675
– 11. Modifiche all’art. 17, d.lgs. 5/2003: notificazioni e comunicazioni nel processo conpluralità di parti, p. 1677 – 12. Modifiche all’art. 38, d.lgs. 5/2003: organismi di conciliazione,
p. 1678
1679 Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della proprietà industriale, a normadell’art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (artt. 134 e 245)1.
Dal progetto Mirone alla delega contenuta nell’art. 16, l. 273/2002, p. 1680 – 2. L’eserciziodella delega contenuta nell’art. 15, l. 273/2002: l’importazione del d.lgs. 5/2003, p. 1681
– 3. (Segue): la disciplina transitoria, p. 1683 – 4. (Segue): i problemi applicativi, p. 1683 –
5. (Segue): la declaratoria di incostituzionalità, p. 1685 – 6. (Segue): il ritorno alla vecchiadisciplina, p. 1688
1691 Legge 14 febbraio 2006, n. 55 Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia(art. 2)
1. Premessa, p. 1691 – 2. Gli organismi di conciliazione ex art. 38, d.lgs. 5/2003, p. 1692 –
3. La (non) obbligatorietà del tentativo di conciliazione, p. 1695 – 4. Il mancato rinvio agliartt. 39 e 40, d.lgs. 5/2003, p. 1698 – 5. Dopo il tentativo di conciliazione, p. 1700
1702 Decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato,sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione
dell’art. 27, commi 1 e 2, della l. 28 dicembre 2005, n. 262
1. Premessa, p. 1705 – 2. La conciliazione, p. 1706 – 3. L’arbitrato, p. 1707
1709 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato (legge finanziaria) (art. 2, commi 445-449)
I. NOTE INTRODUTTIVE, p. 1711 – 1. Premessa, p. 1711 – 2. I limiti e le finalità dell’azione,
p. 1713 – 3. L’ambito di applicazione, p. 1716 – 4. La struttura bifasica del procedimento,
p. 1718 – 5. L’entrata in vigore, p. 1719 – II. LA FASE DI ACCERTAMENTO GENERALE O COLLETTIVA,
p. 1721 – 6. Il giudice: la competenza, p. 1721 – 7. (Segue): la giurisdizione, p. 1723 –
8. Le parti: la legittimazione attiva, p. 1723 – 9. (Segue): la legittimazione passiva, p. 1727 –
10. La procedura: il giudizio di ammissibilità dell’azione, p. 1729 – 11. (Segue): la prosecuzionedel processo, p. 1732 – 12. La sentenza: l’efficacia nei confronti delle parti e degli aderentiall’azione,
p. 1734 – 13. (Segue): il contenuto, p. 1735 – III. LA FASE DI ACCERTAMENTOINDIVIDUALE E DI LIQUIDAZIONE, p. 1738 – 14. L’accordo mancato: la via giudiziaria, p. 1738
– 15. (Segue): i riti da seguire, p. 1740 – 16. L’accordo per accettazione della proposta dellaparte convenuta: la forma, p. 1741 – 17. (Segue): i termini, p. 1742 – 18. L’accordo all’esito
dell’accesso ad una camera di conciliazione ad hoc: la costituzione dell’organo, p. 1745 –
19. (Segue): il verbale di conciliazione, p. 1747 – 20. L’accordo all’esito dell’accesso ad unorganismo di conciliazione ex art. 38, d.lgs. 5/2003, p. 1750
1753 Indice bibliografico
1823 Tavola della giurisprudenza citata (post riforma)