La normativa emergenziale pandemica e il d.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia) hanno determinato una decisiva apertura del processo penale alle tecnologie. È in questo contesto che vanno letti l’ampliamento del perimetro dell’esame a distanza e l’introduzione di una disciplina generale sulla partecipazione da remoto, valevole anche per l’escussione delle fonti di prova. Il presente studio si concentra sull’esame dibattimentale a distanza dei testimoni, cui sono equiparabili, sotto numerosi profili, i periti e i consulenti tecnici. Si approfondiscono le norme e la giurisprudenza sopranazionali che hanno contribuito ad estendere l’istituto, nonché i rilevanti problemi di compatibilità con il diritto di difesa, con il contraddittorio nella formazione della prova e con l’immediatezza. Si analizza poi la disciplina legislativa, evidenziando i pericoli connaturati allo svolgimento dell’esame in videoconferenza, gli aspetti critici e le soluzioni interpretative più in linea con i valori costituzionali. Oggetto di studio non è solo la previsione generale introdotta nell’art. 496 comma 2-bis c.p.p., discutibile ma legittima, in cui l’escussione delle fonti di prova a distanza è subordinata al consenso delle parti, bensì anche i casi di esame da remoto che prescindono da tale consenso, preesistenti al d.lgs. n. 150/2022, alcuni dei quali risultano di dubbia legittimità costituzionale. La materia è particolarmente delicata: per non conferire indebita preminenza a insidiose suggestioni efficientistiche, occorre tenere in costante considerazione le prioritarie garanzie del giusto processo che entrano in gioco. Alla luce di tale consapevolezza, si formulano proposte di riforma per superare le rilevanti criticità della disciplina vigente.