L’onere della prova, disciplinato dall’art. 2697 c.c., ad onta di attacchi e critiche, che tendono a considerarlo un istituto ormai superato, atteso il ruolo più dinamico e partecipativo assegnato dagli ordinamenti al giudice nel processo civile, conserva, invece, intatta la sua indispensabilità in tale giudizio.
Esso, infatti, ancora oggi si pone come «regola di giudizio» che, al di là della possibilità di consentire un corretto dispiegamento del meccanismo processuale verso un esito appagante, sul piano dei risultati, dell’attività probatoria delle parti, nella logica della ripartizione del loro onere reciproco, consente altresì, attraverso la regola sussidiaria in esso implicita, un accertamento della verità, nell’esigenza superiore della giustizia, che mai come nell’attuale momento storico – connotato da una crisi dei valori e delle certezze senza precedenti – va perseguita con forza e con convinzione in tutte le sedi nelle quali si esplica l’esercizio della giurisdizione.