• Gli atti della riscossione • L'espropriazione forzata • Gli strumenti per difendersi dall'ipoteca • Giurisprudenza, legislazione essenziale e formule su CD-Rom
Con la sentenza n. 4077/2010, la Suprema Corte ha chiarito, in maniera definitiva, che l’ipoteca legale iscritta dall’Agente della riscossione esattoriale, e intesa come garanzia reale per il soddisfacimento del creditore procedente, è un atto prodromico al pignoramento: dunque, all’inizio dell’esecuzione immobiliare. Ne consegue, secondo il giudice di legittimità, che l’ipoteca è soggetta agli stessi limiti di valore previsti per l’avvio della procedura esecutiva, fissati in 8.000 euro.L’orientamento della Cassazione contrasta con quello, nascente dall’interpretazione letterale degli artt. 76-77 d.P.R. 602/73, che, seppur non condiviso da larga parte della Dottrina, per anni ha caratterizzato la giurisprudenza di merito: il raggiungimento dell’importo in questione rappresenta una condizione di procedibilità della sola azione esecutiva e non è, quindi, applicabile alla misura cautelare dell’iscrizione ipotecaria.La pronuncia degli Ermellini ha, in tal modo, cancellato intere pagine di giurisprudenza, evidenziando, semplicemente, che esiste un collegamento funzionale, tra ipoteca e procedura espropriativa, che autorizza a estendere alla prima la disciplina prevista per l’esecuzione.È pacifico, dunque, che il limite di valore di _ 8.000,00 sia estendibile anche all’ipoteca legale, per cui è lecito domandarsi quale sorte spetti a tutte quelle ipoteche ad oggi iscritte per crediti tributari di importo inferiore ad _ 8.000,00. Ebbene, nulla dice a riguardo la Cassazione, nonostante l’argomento sia tutt’altro che irrilevante, considerato l’elevatissimo numero di ipoteche con tali caratteristiche ad oggi iscritte dall’Agente della riscossione tributi, ma soprattutto sarebbe stato molto interessante conoscere l’orientamento della Suprema Corte su temi quali tempi e attribuzione degli oneri di cancellazione. Tuttavia, dopo mesi dalla pubblicazione della citata sentenza, non è dato riscontrare l’esistenza di altre pronunce in materia.