Il sostituto d’imposta è tenuto a rilasciare al contribuente, entro il termine del 16 marzo 2026, la Certificazione Unica sintetica per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, sia altri redditi (ad esempio, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi). Deve, inoltre, provvedere al relativo invio all’Agenzia delle Entrate (Certificazione Unica ordinaria) entro il 16 marzo nel caso delle Certificazioni Uniche che impattano sulla dichiarazione precompilata Mod. 730 ovvero entro il 30 aprile per quelle che rilevano ai fini della dichiarazione precompilata Redditi Persone Fisiche (prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari). Le Certificazioni Uniche contenenti redditi esenti o non dichiarabili mediante dichiarazione precompilata, invece, devono essere trasmesse entro il 31 ottobre.
Tramite l’invio delle Certificazioni Uniche il sostituto d’imposta assolve anche all’obbligo di dichiarazione previsto dall’art. 4, comma 1, DPR n. 322/1998.
A tali fini la Certificazione Unica (Certificazione Unica ordinaria) contiene
Al contribuente viene, invece, consegnato un modello “sintetico” contenente i dati utili alla predisposizione della dichiarazione dei redditi (Certificazione Unica sintetica).
La presente pubblicazione, tramite approfondimenti teorici e schematizzazioni, fornisce le indicazioni per la corretta compilazione della CU 2026, con particolare riguardo: